È il diritto reale su cosa altrui consistente nel godimento di un immobile con il limite della soddisfazione dei bisogni propri e della propria cerchia familiare (art. 1022 del c.c.).
«Sovente, nei rogiti di vendita di qualche anno fa, si possono rinvenire clausole che attribuiscono determinate parti comuni dell’ edificio in uso esclusivo ad un singolo...»